I prodotti di cui al precedente articolo, esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea, sono ammessi alla restituzione di imposizioni interne di fabbricazione e di consumo, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente o indirettamente sulla loro fabbricazione. La restituzione e' corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Testo vigente dal 5 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-08;773~art2 · fonte su Normattiva