Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile puo' assumere, per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524 e dalla presente legge, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' tali impegni non superino, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Testo vigente dal 4 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;291~art3 · fonte del testo