Il Ministero dei lavori pubblici puo' effettuare appalti, per le esigenze dei programmi, assumendo impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purche' tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo e i relativi, pagamenti siano ripartiti, negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Testo vigente dal 26 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-09;868~art3 · fonte del testo