Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dai seguenti: "Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:
- a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
- b)godere dei diritti civili;
- c)essere in possesso del diploma di agrotecnico;
- d)essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
- e)avere conseguito l'abilitazione professionale;
- f)precisare il proprio stato giuridico professionale. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo".
Testo vigente dal 21 marzo 1991
