Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dai seguenti: "Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
  • b)godere dei diritti civili;
  • c)essere in possesso del diploma di agrotecnico;
  • d)essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
  • e)avere conseguito l'abilitazione professionale;
  • f)precisare il proprio stato giuridico professionale. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo".

Testo vigente dal 21 marzo 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-03-05;91~art5 · fonte su Normattiva