Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dal seguente: "La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

  • a)per dimissioni dell'interessato;
  • b)d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;
  • c)per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
  • d)per il ricorrere di una causa di incompatibilita'". Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-05;91~art8 · fonte su Normattiva