Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dal seguente: "La cancellazione avviene per i seguenti motivi:
- a)per dimissioni dell'interessato;
- b)d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5;
- c)per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;
- d)per il ricorrere di una causa di incompatibilita'". Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.
Testo vigente dal 21 marzo 1991
