L'articolo 6 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede. 2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo in base a cui e' avvenuta. 3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, e' integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione".

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-05;91~art6 · fonte su Normattiva