Il primo comma dell'articolo 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "L'albo dei dottori agronomi e forestali e' distinto in piu' sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione".
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
