Il primo comma dell'articolo 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente: "L'albo dei dottori agronomi e forestali e' distinto in piu' sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa e' avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione".

Testo vigente dal 24 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;152~art9 · fonte su Normattiva