L'ammissione ai corsi e' subordinata all'accertamento della piena idoneita' fisica e al possesso del titolo di studio, previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Testo vigente dal 14 novembre 1966
L'ammissione ai corsi e' subordinata all'accertamento della piena idoneita' fisica e al possesso del titolo di studio, previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Testo vigente dal 14 novembre 1966
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Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-10-24;932~art2 · fonte del testo