La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non e' obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche. Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attivita', scolastica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli istituti superiori di educazione fisica.

Testo vigente dal 14 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-24;932~art4 · fonte del testo