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In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica. All'atto della entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62 previsti dalla ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento.
Testo in vigore dal 14 novembre 1966 al 11 maggio 1968
