L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non puo' essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale.
Testo vigente dal 14 novembre 1966
L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non puo' essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale.
Testo vigente dal 14 novembre 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-10-24;932~art6 · fonte del testo