Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo

Art. 21 — Determinazione della tassa di iscrizione del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati

Fino all'insediamento del Consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonche' la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati. I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei Consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia. La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia.

Testo vigente dal 13 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616~art21 · fonte su Normattiva