I corsi di cui al precedente articolo 1 sono istituiti soltanto per il triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1968, n. 467

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La L. 2 aprile 1968, n. 467 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, e' concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente comma di conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70".

Testo vigente dal 11 maggio 1968

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1966 al 11 maggio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 aprile 1968, n. 467

    La L. 2 aprile 1968, n. 467 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, e' concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente comma di conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-10-24;932~art7 · fonte del testo