I corsi di cui al precedente articolo 1 sono istituiti soltanto per il triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1968, n. 467
1La L. 2 aprile 1968, n. 467 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, e' concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente comma di conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70".
Testo vigente dal 11 maggio 1968
