Il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. sono autorizzati ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, le somme rispettivamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4. Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Testo vigente dal 3 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;181~art5 · fonte su Normattiva