Il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. sono autorizzati ad impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i quattro, le somme rispettivamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4. Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Testo vigente dal 3 maggio 1962
