Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Articolo abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1975 al 1 gennaio 1993. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei casi previsti dai due articoli precedenti il Comitato dei delegati della Cassa puo' adottare provvedimenti previdenziali e assistenziali in deroga alla presente legge, se l'eccezionalita' dei casi li giustifichi e se trattasi di provvedimenti tollerabili in relazione al complesso degli oneri da fronteggiare. I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno quindici delegati. I provvedimenti stessi non potranno avere esecuzione se non in quanto approvati dal Ministro per la grazia e la giustizia, presa visione del verbale della seduta del Comitato dei delegati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art19 · fonte del testo