Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640
Art. 4 — Adeguamenti della normativa
Alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 3, terzo comma, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000";
- b)all'articolo 3, alla fine del terzo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il corrispettivo di punzonatura puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.";
- c)all'articolo 6, primo comma, le parole: "da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 200.000 a lire 600.000";
- d)all'articolo 13, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Sul fondo predetto grava altresi' ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.";
- e)all'articolo 15, primo comma, le parole: "Entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro mesi";
- f)gli articoli 9, 10, 11 e 18 sono soppressi. La sanzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 luglio 1950, n. 640, non si applica ai detentori delle bombole, gia' in circolazione, di capacita' compresa tra 66 e 150 litri, fino al momento della loro prima revisione, effettuata ai sensi della normativa vigente, successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge.
Testo vigente dal 14 giugno 1990
