Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero

Art. 4Adeguamento della disciplina in materia di passaporti

Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 5:
  • 1)all'alinea, la parola: «rinnovato,» e' soppressa;
  • 2)alla lettera a), le parole: «e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;
  • 3)alla lettera b), le parole: «dai rappresentanti diplomatici e consolari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71»;
  • b)all'articolo 6, primo comma, lettera a), le parole: «, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;
  • c)il primo comma dell'articolo 9 e' abrogato;
  • d)l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13. - 1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia. 2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorita' di polizia, che l'interessato trasmette all'autorita' competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilita' o di comprovata difficolta' di presentare la denuncia alle locali autorita' di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento e' resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5. 3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia puo' ottenere il rilascio di un nuovo passaporto»;
  • e)all'articolo 14 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o piu' Stati o territori esteri nei quali il passaporto e' utilizzato, le autorita' consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2»;
  • f)all'articolo 15:
  • 1)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto»;
  • 2)dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) riporta la firma del titolare;
  • b-ter)contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea»;
  • g)all'articolo 16, secondo comma, le parole: «due fotografie di cui una autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»;
  • h)all'articolo 18, comma 3, le parole: «sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo di cui al comma 1 e' periodicamente aggiornato. Il costo del libretto e' determinato con il decreto di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
  • i)all'articolo 19, primo comma, la lettera a) e' abrogata;
  • l)l'articolo 20 e' abrogato;
  • m)dopo l'articolo 23, le parole: «Disposizioni penali» sono sostituite dalla seguente: «SANZIONI»;
  • n)all'articolo 24:
  • 1)al primo comma, le parole: «e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato»;
  • 2)al secondo comma, le parole: «da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente,»;
  • 3)al terzo comma, le parole: «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 5.000» e le parole: «lettere c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) ed e)»;
  • o)l'articolo 25 e' abrogato. All'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Testo vigente dal 4 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-19;11~art4 · fonte su Normattiva