[1]L'articolo 16 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e' sostituito dal seguente:
[2]"Art.19. - Assemblea per l'elezione del consiglio. - 1. La data, l'ora e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.
[3]2. Ove si rilevi opportuno, puo' disporsi l'apertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione.
[4]3. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.
[5]4. Il voto e' personale, diretto e segreto.
[6]5. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
[7]6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.
[8]7. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il maggiore per eta'.
[9]8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne da' immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.
[10]9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54".
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
