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L'articolo 2 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, e' sostituito dal seguente: "La medaglia, unica per tutto il personale militare per dimensioni e conio, ha il diametro di millimetri 35 ed e' conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470".

Testo in vigore dal 20 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-10-08;693~art1 · fonte del testo