Art. 2
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 20 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010. 230 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, e' sostituito dal seguente: "Per il computo degli anni di servizio sono validi:
tolto: a) il servizio militare comunque prestato;
tolto: b) le campagne di guerra;
tolto: c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
tolto: d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori anche dell'Esercito e della Marina, per gli ufficiali navigatori dei dirigibili ed aerostati; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita';
tolto: e) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate (e' sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e con qualsiasi incarico);
tolto: f) per intero il servizio in comando o in direzione, prestato dagli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate;
tolto: g) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) e g) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-10-08;693~art2 · fonte del testo