Modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana
Art. 2
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L'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, e' sostituito dal seguente: "Per il computo degli anni di servizio sono validi:
- a)il servizio militare comunque prestato;
- b)le campagne di guerra;
- c)il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
- d)il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori anche dell'Esercito e della Marina, per gli ufficiali navigatori dei dirigibili ed aerostati; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita';
- e)il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate (e' sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e con qualsiasi incarico);
- f)per intero il servizio in comando o in direzione, prestato dagli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate;
- g)per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) e g) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo".
Testo in vigore dal 20 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010
