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L'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, e' sostituito dal seguente: "Per il computo degli anni di servizio sono validi:

  • a)il servizio militare comunque prestato;
  • b)le campagne di guerra;
  • c)il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
  • d)il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori anche dell'Esercito e della Marina, per gli ufficiali navigatori dei dirigibili ed aerostati; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi e sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita';
  • e)il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate (e' sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e con qualsiasi incarico);
  • f)per intero il servizio in comando o in direzione, prestato dagli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate;
  • g)per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) e g) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo".

Testo in vigore dal 20 ottobre 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-10-08;693~art2 · fonte del testo