All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 aprile 1990, n. 87, si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno successivo.

Testo vigente dal 13 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;252~art3 · fonte su Normattiva