All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 aprile 1990, n. 87, si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno successivo.
Testo vigente dal 13 agosto 1991
