Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4, sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-23;33~art5 · fonte del testo