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Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4, sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
