La detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 18 della presente legge, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 31 agosto 1981 nonche' al semestre in corso a quella data, nella misura di 45 giorni, o in quella integrativa di 25 giorni nei casi in cui sono state gia' concesse le detrazioni di pena secondo le norme preesistenti, sempreche' attualmente e con riferimento ai semestri suddetti risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nell'articolo 94 del regolamento di esecuzione della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.
Testo vigente dal 16 ottobre 1986
