L'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'articolo 7 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonche' dall'articolo 4-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e' sostituito dal seguente: "ART. 47. - (Affidamento in prova al servizio sociale). - 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalita', condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. 3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di liberta' serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza e' presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione. 4. Se l'istanza di cui al precedente comma 3 e' proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, e' presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. 5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. 6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. 9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. 10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 569/1989

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1989

    A seguito delle intervenute modifiche legislative dell'istituto, il solo elemento significativo per l'affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva fino a tre anni è l'osservazione del comportamento del reo ai fini della prognosi di idoneità alla rieducazione: osservazione che, secondo la legge, può utilmente avvenire tanto durante l'espiazione carceraria della pena quanto in libertà. Non è, dunque, necessario che il condannato non detenuto abbia subito almeno un giorno di custodia cautelare: tale ulteriore condizione essendo non solo priva di razionalità intrinseca - in quanto non collegata al ravvedimento - ma anche discriminatoria, in quanto finisce con l'escludere dal beneficio proprio l'autore dei reati meno gravi, cui non si applica la custodia cautelare. È pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 comma terzo, Cost. - l'art. 47, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.

    Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 11 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

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  • Sentenza n. 386/1989

    Ha colpito questo articolo
    11 luglio 1989

    Una volta stabilito che il limite di non oltre tre anni di detenzione, richiesto per l'affidamento in prova al servizio sociale, si riferisce alla detenzione in concreto da espiare (e non a quella inflitta), è privo di razionale giustificazione e contrario alla funzione costituzionale della pena (tanto più ove si tratti, come nel caso, di affidamento di tossicodipendente) escludere dal computo complessivo del triennio soltanto le pene non eseguibili (perché condonate o comunque estinte), e non anche quelle già espiate, dal momento che queste ultime hanno consentito una più lunga osservazione del comportamento e hanno potuto conseguire, sia pur parzialmente, oltre agli effetti retributivi, anche quegli effetti di rieducazione e di recupero sociale che attengono alla funzione di prevenzione speciale. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. (assorbite le censure riferite ad altri parametri) - l'art. 47, comma primo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (così come sostituito dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tenere conto anche delle pene espiate.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 35/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    Sono manifestamente inammissibili, per evidente difetto di attuale rilevanza nella fase di giudizio di cui l'autorità rimettente è investita, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 Cost., nei confronti dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario e l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dall'art. 91, commi 3 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sulla disciplina degli stupefacenti), nella parte in cui, nel prevedere il potere-dovere del pubblico ministero, in seguito a presentazione, da parte del condannato, di istanza di affidamento al servizio sociale, prima della emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, di disporne, se non osti il limite di pena, la sospensione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sulla concessione o meno della misura alternativa, attribuiscono al pubblico ministero una competenza che dovrebbe invece ricomprendersi tra quelle spettanti al tribunale di sorveglianza. L'incidente di costituzionalità è stato infatti promosso, nei casi in questione - in sede di decisione su istanze di affidamento al servizio sociale, e dopo che i provvedimenti di sospensione degli ordini di carcerazione erano stati già adottati dal pubblico ministero - dal Tribunale di sorveglianza, che non è però chiamato, in tale sede, a fare applicazione delle norme impugnate. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 485/1995. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art11 · fonte su Normattiva