Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1956 al 22 dicembre 2008. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano alle concessioni da assentire dopo l'entrata in vigore della presente legge. I concessionari possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di regolare i rapporti in corso secondo le nuove norme; in questo caso debbono corrispondere la differenza fra il canone versato e quello stabilito dalla presente legge, con decorrenza dalla data della concessione. L'Amministrazione decide su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1016~art4 · fonte del testo