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Le disposizioni previste dagli articoli precedenti si applicano alle concessioni da assentire dopo l'entrata in vigore della presente legge. I concessionari possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di regolare i rapporti in corso secondo le nuove norme; in questo caso debbono corrispondere la differenza fra il canone versato e quello stabilito dalla presente legge, con decorrenza dalla data della concessione. L'Amministrazione decide su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338.
Testo in vigore dal 12 settembre 1956 al 22 dicembre 2008
