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Il servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione della imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti industriali esportati, puo' essere accentrato, con decreto emanato dal Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso le Intendenze di finanza di Torino per il Piemonte, di Aosta per la Valle d'Aosta, di Milano per la Lombardia, di Trento per il Trentino-Alto Adige, di Venezia per il Veneto, di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, di Genova per la Liguria, di Bologna per l'Emilia-Romagna, di Firenze per la Toscana, di Perugia per l'Umbria, di Ancona per le Marche, di Roma per il Lazio, di L'Aquila per gli Abruzzi e Molise, di Napoli per la Campania, di Bari per le Puglie e per la Lucania, di Catanzaro per la Calabria, di Palermo per la Sicilia e di Cagliari per la Sardegna.

Testo in vigore dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1957-02-08;59~art1 · fonte del testo