Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ove la dichiarazione dall'esportatore resa all'Ente fideiubente ed all'Intendenza di finanza ai fini del precedente art. 4, risulti falsa od infedele, il responsabile, indipendentemente dalle sanzioni di cui al Codice penale, e di cui all'art. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, incorre, con la procedura prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella multa, in misura variabile da due a sei volte l'ammontare della somma indebitamente riscossa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-02-08;59~art6 · fonte del testo