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Le anticipazioni di cui al precedente articolo graveranno su appositi capitoli di spesa della categoria movimento di capitali, sui quali potranno essere emessi ordini di accreditamento fino ai limiti di somma indicati nel precedente art. 2. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni ed alle Province delle quote del provento dell'imposta generale sull'entrata di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene tenuto conto delle anticipazioni previste dal presente articolo e dal precedente art. 4.
Testo in vigore dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008
