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Ove la dichiarazione dall'esportatore resa all'Ente fideiubente ed all'Intendenza di finanza ai fini del precedente art. 4, risulti falsa od infedele, il responsabile, indipendentemente dalle sanzioni di cui al Codice penale, e di cui all'art. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, incorre, con la procedura prevista dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella multa, in misura variabile da due a sei volte l'ammontare della somma indebitamente riscossa.

Testo in vigore dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-02-08;59~art6 · fonte del testo