Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
In sede di liquidazione finale delle restituzioni di cui agli articoli precedenti, si procedera' al recupero delle anticipazioni che eventualmente fossero state concesse ai termini del precedente art. 4, imputando i versamenti relativi ad appositi capitoli della categoria movimento di capitali. A tali capitoli saranno anche fatti affluire gli eventuali recuperi delle somme anticipate in piu' rispetto al credito risultante dalla liquidazione finale.
Testo in vigore dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008
