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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed in quello della entrata, delle somme relative alle anticipazioni di cui al precedente art. 4, nonche' ai recuperi corrispondenti.
Testo in vigore dal 14 marzo 1957 al 22 dicembre 2008
