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Le promozioni annuali al grado di maggiore del Corpo della guardia di finanza, quali risultano dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che ha esteso alla Guardia di finanza la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono fissate per l'anno 1969 nel numero di 50. Le promozioni che risultano eccedenti il numero annuo stabilito dall'indicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e conferite ai capitani iscritti nel quadro di avanzamento relativo al predetto anno, rettificando eventualmente la decorrenza di quelle gia' intervenute. Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze mediante promozioni a tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado. La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verra' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento. Per completare il numero delle promozioni di cui al primo comma sara' formato un secondo quadro di avanzamento. Per la formazione di tale quadro la graduatoria dei capitani giudicati idonei e non iscritti nel primo quadro, verra' integrata previa valutazione di numero 12 capitani non ancora valutati.

Testo in vigore dal 9 giugno 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-05-26;260~art3 · fonte del testo