L'assunzione dell'organico dei tenenti colonnelli, quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge, non costituisce causa di riassorbimento delle eccedenze esistenti in tale grado per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260. Le predette eccedenze continuano ad essere riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Testo vigente dal 10 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1154~art3 · fonte su Normattiva