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[1]Tra l'articolo 195 e l'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono inseriti i seguenti articoli 195-bis e 195-ter:
[2]Art. 195-bis. - "Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva, superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:
- a)occupazioni del suolo di pertinenza dei Comuni:
[3]Tassa per metro Classi di Comuni quadrato in lire (art. 11) massima
[4]-------------------------------------- Classe A......... | " B......... > 35 " C......... | Classe D......... | " E......... > 25 " F......... | Classe G......... | " H......... > 15 " I......... |
- b)occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non puo' superare le lire 15 a metro quadrato;
- c)occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla meta'. La tariffa puo' essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente loro prodotti, nonche' per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente e' in facolta' dei Comuni e delle Province disporre la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento".
[5]Art. 195-ter. - "Agli appalti, stipulati dai Comuni e dalle Province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, numero 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo% unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico".
Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008
