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La nuova aliquota stabilita per il commercio dei prodotti di cui alla lettera e) del precedente articolo non si applica agli atti economici aventi per oggetto l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Universita', dei Musei e degli Istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico; per tali acquisti l'imposta generale sull'entrata resta ferma nella misura del 5,30 per cento.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1459~art2 · fonte del testo