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La nuova aliquota stabilita per il commercio dei prodotti di cui alla lettera e) del precedente articolo non si applica agli atti economici aventi per oggetto l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Universita', dei Musei e degli Istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico; per tali acquisti l'imposta generale sull'entrata resta ferma nella misura del 5,30 per cento.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 22 dicembre 2008
