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Per la vendita dei biglietti d'ingresso e per la relativa contabilita' si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento generale approvato con regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, serie 3ª, ferma restando l'abrogazione dell'art. 21 in dipendenza dell'art. 89 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
