L'articolo 53 del citato testo unico e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria".

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art6 · fonte del testo