All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, vengono corrisposti tanti ventesimi dell'indennita' speciale di cui all'articolo 4 della presente legge, quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni, purche' non venga superata, in alcun caso, la misura di tale indennita'. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate a causa di guerra.

Testo vigente dal 23 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-09;278~art5 · fonte del testo