Il godimento degli assegni vitalizi non puo' avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda. Le rate di assegno, non richieste entro due anni dalla scadenza, si prescrivono. L'articolo 30 del citato testo unico e' abrogato.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art7 · fonte del testo