L'indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, e' dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-11-27;1407~art3 · fonte del testo