All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies". Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.
Testo vigente dal 18 dicembre 1999
