All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies". Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art39 · fonte su Normattiva