L'articolo 498 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 498 (Dichiarazione di contumacia). - Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 497, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione. La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non puo' procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullita'. L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' nulla se quando viene pronunciata vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta a legittimo impedimento. Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non e' comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali e' decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di piu' imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo 497. La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale e' priva di effetti sul giudizio contumaciale".

Testo vigente dal 30 gennaio 1989

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 110/1990

    Questione inammissibile
    2 marzo 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, della Corte di cassazione, sezioni unite penali, con…

    Art. 498 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 4 Nuova disciplina della contumacia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 76/1990

    Questione inammissibile
    22 febbraio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della stessa, in quanto proposta in via solo eventuale e prima della pronuncia della sentenza. - O. n. 13/90.

    Art. 192 c.p.p. · Art. 498 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 480/1989

    Questione inammissibile
    31 luglio 1989

    Manifesta inammissibilità della questione per essere stato richiesto un intervento 'additivò di contenuto assolutamente indeterminato e per essere il 'petitum' non conseguibile attraverso l'intervento della Corte.

    Art. 497 c.p.p. · Art. 498 c.p.p. · Art. 112 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1989-01-23;22~art4 · fonte su Normattiva