Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "ART. 4-bis. - (Formalita' delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero) - 1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero. 2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' della richiesta, puo' richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art48 · fonte su Normattiva