L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto, cosi' come definiti all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' rispettivamente stabilita nella misura del 19 e del 9 per cento".

Testo vigente dal 12 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art11 · fonte su Normattiva