L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. 2. La tassa di stazionamento e' stabilita in base alla lunghezza fuoritutto dell'unita' da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed e' pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto. 3. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e' ridotta alla meta'. 4. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. 5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. 6. La tassa di stazionamento e' annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi".

Testo vigente dal 12 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art13 · fonte su Normattiva