Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto le unita' da diporto, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. All'articolo 7 di cui al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera: " f) unita' da diporto:

  • 1)natanti.................... L. 70.000
  • 2)imbarcazioni.................." 200.000
  • 3)navi....................." 1.000.000"

Testo vigente dal 12 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art14 · fonte su Normattiva