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Il cittadino straniero che acquista una imbarcazione o nave da diporto in Italia puo' chiedere alla competente autorita' marittima o della navigazione interna il rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla navigazione. L'autorita' competente, previa visita di accertamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1, della durata non prorogabile di centottanta giorni, attribuendo all'unita' da diporto una sigla terminante con la bilettera "DE". Per tutta la durata della validita' dell'autorizzazione l'unita' da diporto e' considerata in temporanea importazione.

Testo in vigore dal 12 maggio 1989 al 15 settembre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art5 · fonte su Normattiva