Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193, e' sostituito dai seguenti: "Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previste dalla legislazione dello Stato stesso o possono nominare un proprio rappresentante, che abbia il domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Nel caso che il rappresentante scelto sia straniero, deve trattarsi di persona regolarmente soggiornante in Italia".

Testo vigente dal 12 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-05;171~art4 · fonte su Normattiva